lunedì 7 luglio 2008

lL PROGETTO DI LEGGE PROPOSTO IN EMILIA ROMAGNA

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 8/08/2001 N. 24
(Disciplina generale dell’ intervento pubblico nel settore abitativo)

ART. 1

La lettera b) del comma 1 dell’ art. 15 della l.r. n.24 dell’ 08.08.01 è sostituita dalla seguente:

b) la residenza da almeno 5 anni o la sede dell’ attività lavorativa da almeno 5 anni;

ART. 2

Il comma 1 dell’ art. 24 della Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’ intervento pubblico nel settore abitativo), è sostituito dal seguente:

“1. Gli alloggi erp sono assegnati, secondo l’ ordine di priorità fissato in apposite graduatorie di cui al comma 1 bis, ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti definiti a norma dell’ articolo 15".



Dopo il comma 1 dell’ articolo 24 della Legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente:

“1 bis. Le graduatorie di assegnazione sono differenziate per cittadini italiani o di Stati membri dell’ Unione Europea e soggetti di cui all’ articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), di seguito indicati stranieri.”.

ART. 3

Il comma 1 dell’ articolo 25 della Legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

“1. Il Comune assegna gli alloggi di erp su istanza degli interessati, con una delle seguenti modalità:
a) concorsi pubblici, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali;
b) la formazione di graduatorie aperte secondo quanto previsto dal comma 4.”.

Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della Legge regionale n. 24 del 2001 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La Giunta regionale provvede annualmente con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente a determinare le quote specifiche di alloggi di erp da assegnare con le modalità di cui al comma 1, riservando agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio regionale una quota percentuale di alloggi non superiore al rapporto percentuale fra totale degli stranieri regolarmente soggiornanti e totale della popolazione residente nel territorio regionale, risultante dall’ ultimo rapporto sull’ immigrazione straniera in Emilia Romagna redatto dall’ Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui all’ articolo 3, comma 4 della Legge regionale 24 marzo 2004, n.5 (Norme per l’ integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle Leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2). Con la stessa deliberazione provvede , altresì a suddividere fra le province la quota di alloggi di erp da assegnare agli stranieri, in misura proporzionale alla presenza dei medesimi nei territori provinciali.

1 ter. Ai fini di cui al comma 1 bis l’ Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, in sede di redazione del rapporto sull’ immigrazione straniera in Emilia-Romagna, provvede ad acquisire dalle questure della regione i dati relativi al rilascio di permessi di soggiorno a stranieri e dall’ ISTAT i rilevamenti anagrafici sulla popolazione residente.

1 quater. Qualora gli alloggi facenti parte di una delle quote determinate ai sensi del comma bis non possano essere interamente assegnati a soggetti facenti parte della specifica graduatoria, si procede comunque all’ assegnazione
utilizzando l’ altra graduatoria”.


ART. 4

1. Dopo il comma 3 dell’ art. 25 della l.r. n.24 dell’ 08.08.01 è inserito il seguente:

3 bis). Qualora il Comune si avvalga della procedura del bando di concorso pubblico di cui alla lettera

a) del comma 1, ogni nuovo bando deve riservare una quota del 30% degli alloggi da assegnare per coloro che erano presenti nella precedente graduatoria ed hanno ripresentato la domanda, non avendo goduto di alcuna assegnazione nel corso del periodo di validità del bando precedente.

ART. 5

1. La lettera c) dell’ art. 30, comma 1, della l.r. n.24 dell’ 08.08.01 è sostituita dalla seguente:

c) abbia causato danni all’ alloggio ed alle parti comuni dell’ edificio;

ART. 6

1.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, provvede con propria deliberazione alla prina determinazione della quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnabili agli stranieri, sulla base dei dati reperiti e forniti dall’ Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio.

2.Entro sessanta giorni dall’ adozione della deliberazione di cui al comma 1 i Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Alberto Vecchi
Luca Bartolini
Enrico Aimi
Leggi qui l'opinione di Alberto Vecchi

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