mercoledì 1 aprile 2009

Lo Statuto e le norme transitorie del Popolo delle Libertà


TITOLO I - FINALITA’ E PARTECIPAZIONE
Art. 1 - Il Popolo della Libertà
Il Popolo della Libertà è un movimento di donne e uomini che credono nella libertà e vogliono rimanere liberi, e si riconoscono nei valori del Partito dei Popoli Europei: la dignità della persona, le centralità della famiglia, la libertà e la responsabilità, l’uguaglianza, la giustizia, la legalità, la solidarietà e la sussidiarietà. Il Popolo della Libertà è nato dalla libertà, nella libertà e per la libertà, perché l’Italia, nel rispetto delle sue tradizioni di civiltà e di unità nazionale, sia sempre più moderna, libera, giusta, prospera, autenticamente solidale.
Il Popolo della Libertà riconosce e promuove la più ampia partecipazione popolare alla vita pubblica, sociale e nelle istituzioni; garantisce il rispetto del principio di pari opportunità fissato dall’art. 51 della Costituzione della Repubblica; esalta il riconoscimento del merito e rifiuta discriminazioni personali e sociali di qualunque natura.

Art. 2 - Aderenti
Sono aderenti al Popolo della Libertà le cittadine e i cittadini italiani che, sottoscrivendo liberamente la Carta dei Valori, ne facciano domanda e abbiano compiuto i 16 anni di età.
L’adesione, libera e volontaria, comporta la condivisione dei principi e dei programmi del Popolo della Libertà e del presente Statuto, e l’impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi.
Gli aderenti, a seguito dell’accoglimento della loro richiesta, prendono parte liberamente a tutte alle attività del Popolo della libertà, esercitano i diritti di elettorato attivo secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari, e partecipano alle consultazioni e alle iniziative di democrazia diretta previste dall’art.10.

Art. 3 - Modalità di adesione
La richiesta di adesione va integralmente compilata e sottoscritta e comporta il versamento della quota annuale stabilita per l’adesione.
Le modalità e le procedure per l’adesione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate da apposito Regolamento.
Lo stesso Regolamento disciplina le modalità di adesione attraverso Internet.

Art 4 - Associati
Sono associati al Popolo della Libertà le cittadine e i cittadini italiani, anche già aderenti, che ne facciano esplicita richiesta nei modi e nelle forme stabilite da apposito Regolamento e che versino la quota associativa fissata annualmente.
L’associazione - libera, volontaria e di durata annuale - comporta la condivisione dei principi e dei programmi del Popolo della Libertà, l’impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi, il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli Organi direttivi.
Ogni associato si impegna a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri associati.
Gli associati, a seguito dell’accoglimento della loro richiesta, oltre a partecipare liberamente a tutte le attività del Popolo della libertà e a esercitare i diritti di elettorato attivo, sono i soli a poter esercitare il diritto di elettorato passivo o a poter essere designati o nominati a cariche interne al Popolo della Libertà secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari.
La richiesta di associazione va integralmente compilata e sottoscritta e comporta il versamento della quota annuale stabilita per l’associazione.
Le modalità e le procedure per l’associazione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate da apposito Regolamento.
Lo stesso Regolamento disciplina le modalità di associazione attraverso Internet.

Art. 5 - La Commissione di garanzia
L’Ufficio di Presidenza (art.16) nomina la Commissione di garanzia alla quale è devoluta la competenza a decidere in ultima istanza sulle controversie relative alla assunzione della qualifica di aderente o di associato, nonché alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota.
La Commissione di garanzia è composta da 7 membri.
La Commissione opera secondo le procedure definite da apposito Regolamento.

Art. 6 - Perdita della qualità di aderente e di associato
La qualità di aderente o di associato al Popolo della Libertà si perde con effetto immediato:
  1. per dimissioni, presentate per iscritto e inviate alla sede centrale. Il Settore Adesioni provvede a darne comunicazione agli Organi periferici interessati.
  2. per decadenza, a seguito di mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti dall’apposito Regolamento.
  3. per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento disciplinare.
Allo stesso modo si procede per gli associati, le cui eventuali dimissioni determinano anche la cancellazione dall’elenco degli aderenti.
Coloro che siano stati iscritti in qualità di aderenti o associati nei tre anni precedenti, e abbiano perso tale qualifica per decadenza a causa di mancato rinnovo, dimissioni, o provvedimento disciplinare, qualora intendano nuovamente aderire o associarsi, hanno l’obbligo di segnalare tale circostanza. Coloro che si trovano in tale condizione non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche interne al Popolo della Libertà per i 12 mesi successivi alla reiscrizione.
La mancata segnalazione di cui al precedente comma è causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se rilevata successivamente all’accoglimento, è causa di nullità della domanda stessa.

Art. 7 - Esercizio dei diritti associativi
Nelle assemblee territoriali e di primo grado, i diritti di elettorato attivo dei cittadini aderenti o associati sono esercitati nell’ambito del Comune e della Provincia di residenza.
Gli aderenti e gli associati possono chiedere, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, di esercitare i loro diritti elettorali in un Comune diverso da quello di residenza, purché lì sia svolta la loro attività prevalente. In questo caso, l’esercizio dei diritti elettorali nel nuovo Comune inizia dopo due anni dall’accoglimento della richiesta, durante i quali - ai fini del presente articolo - resta valido il luogo di residenza..
In caso di trasferimento di residenza anagrafica, aderenti e associati sono tenuti a informare il Settore Adesioni che provvede alle necessarie comunicazioni agli Organi territoriali di provenienza e di destinazione.

Art. 8 - Quote associative
L’Ufficio di Presidenza, entro il mese di settembre di ogni anno, determina l’ammontare delle quote associative per gli aderenti e gli associati per l’anno successivo.

Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dagli aderenti e dagli associati in regola con il versamento della quota per l’anno in corso.

Art. 9 - Pubblicità e aggiornamento dell’elenco di aderenti e associati
L’elenco degli aderenti e degli associati non è segreto.

Tutte le operazioni riguardanti le adesioni e i rinnovi sono svolte dal Settore Adesioni nel rispetto della legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Con apposito Regolamento sono stabilite le modalità di comunicazione dei dati relativi agli aderenti e agli associati fra il Settore Adesioni e le sedi territoriali del Popolo della Libertà, nonché tra il Settore Adesioni e gli eletti del Pdl per i rispettivi ambiti territoriali.

Art. 10 - Il partito in rete: Internet e iniziative di democrazia diretta
Il Popolo della Libertà è anche un partito in rete.
Su www.ilpopolodellaliberta.it sono pubblicate le deliberazioni e tutte le notizie sulle attività del Movimento; è consentita la registrazione degli aderenti e degli associati; sono inoltre previste consultazioni e iniziative di democrazia diretta, con il coinvolgimento anche periodico di cittadini, aderenti e associati su temi di rilievo per l’attività del Popolo della Libertà; è inoltre favorita e promossa la partecipazione degli aderenti e degli associati ai social network e alle altre forme di aggregazione in rete.


TITOLO II - GLI ORGANI E LA STRUTTURA
Capo I- Gli organi e la struttura nazionale

Art. 11 - Organi nazionali
Sono organi nazionali del Popolo della Libertà:
  • il Congresso nazionale
  • il Presidente nazionale
  • l’Ufficio di Presidenza
  • il Comitato di coordinamento: i tre Coordinatori
  • la Direzione nazionale
  • il Consiglio nazionale
  • ’Assemblea dei Parlamentari nazionali ed europei
  • il Segretario amministrativo nazionale
  • i Responsabili nazionali di Settore di cui all’art.23
  • le Consulte tematiche

Art.12- Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale definisce e indirizza la linea politica del Popolo della Libertà

Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni 3 anni; è convocato dal Presidente nazionale su delibera della Direzione nazionale, che ne stabilisce il luogo, la data e l’ordine del giorno. Il Congresso nazionale è altresì convocato senza indugio quando ne faccia richiesta all’Ufficio di Presidenza almeno il 40% dei membri del Consiglio nazionale.

Art. 13 - Composizione del Congresso nazionale
Partecipano con diritto di voto al Congresso nazionale gli associati che siano:
  1. delegati eletti nei Congressi provinciali e di Grande Città sulla base (per 3/4) dei voti riportati dal Popolo della Libertà nelle ultime elezioni politiche e (per 1/4) del numero degli associati;
  2. membri del Consiglio nazionale

In ogni caso, i componenti di cui alla lettera a dovranno risultare numericamente superiori a quelli di cui alla lettera b.


Art. 14 - Svolgimento del Congresso nazionale

Il Congresso nomina il Presidente del Congresso, l’Ufficio di Presidenza, la Commissione verifica poteri, i componenti dei seggi ed i questori.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

Il numero legale è presunto salvo che per le deliberazioni in cui è espressamente previsto un quorum di presenti o di voti.

Il Regolamento del Congresso nazionale definisce le modalità di elezione, di verifica del numero legale e gli effetti conseguenti.

Art. 15 - Il Presidente nazionale
Il Presidente nazionale del Popolo della Libertà è eletto dal Congresso nazionale con apposita votazione, anche per alzata di mano, secondo le modalità che verranno individuate nel Regolamento congressuale.
Ha la rappresentanza politica del partito, lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali, ne dirige l’ordinato funzionamento e la definizione delle linee politiche e programmatiche, convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza, la Direzione nazionale e il Consiglio nazionale e ne stabilisce l’ordine del giorno. Procede alle nomine degli Organi di partito e, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, decide secondo le modalità previste dallo Statuto.
In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente nazionale, l’Ufficio di Presidenza convoca immediatamente il Consiglio nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario alla convocazione del Congresso nazionale.

Art. 16 - Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza dà attuazione alle deliberazioni del Congresso nazionale e del Consiglio nazionale. Coadiuva il Presidente nazionale in tutte le sue funzioni e, d’intesa con esso, concorre alla definizione di nomine e candidature.
E’ composto dal Presidente nazionale che lo convoca e lo presiede, dai Capigruppo ed i Vicecapigruppo vicari alla Camera ed al Senato, da un rappresentante del Popolo della Libertà nell’Unione Europea, e da altri 30 membri eletti dal Congresso su proposta del Presidente nazionale con votazione immediatamente successiva alla sua elezione, tra i quali il Presidente individua i tre membri del Comitato di coordinamento, di cui al successivo articolo.
Il Presidente nazionale, nella formazione dell’ordine del giorno, può prevedere, in relazione ai singoli argomenti da trattare, l’invito a partecipare ai lavori anche ad altri soggetti in base al loro incarico istituzionale o di partito.
L’Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente nazionale di norma una volta al mese e si riunisce comunque ogni volta ne faccia istanza il 25% dei suoi componenti.

Art. 17 - Il Comitato di coordinamento: i tre Coordinatori
Il Comitato di coordinamento, composto da 3 membri nominati dal Presidente nazionale tra i componenti dell’Ufficio di Presidenza, sovrintende all’organizzazione nazionale e periferica del partito, e a tutta l’attività della struttura nazionale e degli Organismi territoriali, dispone l’attuazione delle deliberazioni del Presidente nazionale e dell’Ufficio di Presidenza, e sottopone le nomine degli Organi dirigenti e le candidature all’Ufficio di Presidenza e al Presidente Nazionale. Può inoltre avocare a sé decisioni spettanti agli Organismi territoriali in caso di particolari necessità.
E’ conferito al Comitato di coordinamento in via esclusiva il potere di utilizzare i contrassegni elettorali del Popolo della Libertà e di presentare e depositare liste e candidature elettorali in sede nazionale e locale; le funzioni connesse a tali attività possono essere svolte a mezzo di procuratori speciali all’uopo nominati dal Comitato di coordinamento. Il Comitato di coordinamento può, al suo interno, delegare anche temporaneamente a uno solo dei propri membri, o a due congiuntamente, il potere esclusivo di firma per la presentazione e il deposito delle liste e delle candidature elettorali e per la nomina all’uopo di procuratori speciali.
Il Comitato di coordinamento detta le direttive e gli indirizzi al Segretario amministrativo nazionale in ordine all’attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi e per la corretta gestione amministrativa del Popolo della Libertà, per la redazione del rendiconto economico dell’esercizio e la predisposizione del bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all’approvazione della Direzione nazionale. Detta inoltre al Segretario amministrativo nazionale e al suo Vice le direttive e gli indirizzi per la gestione dei fondi destinati alle campagne elettorali e per la raccolta dei fondi.

Art.18 - La Direzione nazionale
La Direzione nazionale è presieduta dal Presidente nazionale, è composta da 120 membri eletti dal Congresso eventualmente anche con lista prevalentemente bloccata. Ne fanno inoltre parte di diritto tutti i membri dell’Ufficio di Presidenza e i Responsabili nazionali di Settore previsti dall’art. 23 del presente Statuto.
Concorre alla definizione delle linee politiche e programmatiche, nel quadro delle deliberazioni congressuali.
La Direzione nazionale è convocata dal Presidente nazionale di norma una volta al trimestre e si riunisce comunque ogni volta ne faccia istanza il 25% dei suoi componenti.

Art. 19- Il Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale è presieduto e convocato dal Presidente nazionale. E’ costituito dagli associati che siano:
  1. Parlamentari nazionali ed europei
  2. Ministri, Viceministri e Sottosegretari
  3. Coordinatori regionali e loro Vice vicari
  4. Coordinatori provinciali, delle Grandi Città e Città capoluogo
  5. Presidenti di Regione
  6. Assessori e Consiglieri regionali
  7. Presidenti di Provincia
  8. Sindaci dei Comuni capoluogo
  9. Capigruppo e Vicecapigruppo vicari dei Consigli provinciali e comunali delle Grandi Città e capoluogo di Regione
  10. i membri dell’Ufficio di Presidenza e della Direzione nazionale, nonché gli altri Organi nazionali di cui agli artt. 22, 23 e 24
  11. i dirigenti nazionali del Movimento giovanile.
Al Consiglio nazionale possono essere demandati dal Presidente nazionale o da apposita previsione statutaria rilevanti questioni politiche, programmatiche ed organizzative.
Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale di norma una volta l’anno e si riunisce comunque ogni volta che ne faccia istanza il 25% dei suoi componenti.

Art. 20 - L’Assemblea dei Parlamentari
E’ costituita una Assemblea dei Parlamentari nazionali ed europei eletti dal Popolo della Libertà. Si riunisce almeno due volte l’anno, convocata dal Presidente nazionale. Ha funzioni consultive. Esprime orientamenti e pareri su singole questioni inerenti la situazione politica e l’azione del Governo.

Art. 21 - La Conferenza nazionale dei Coordinatori regionali
I Coordinatori regionali e i loro Vice vicari, costituiti in Conferenza nazionale, sono periodicamente convocati dal Comitato di coordinamento. Alle riunioni partecipano i Responsabili nazionali di Settore.

Art. 22 - Il Segretario amministrativo nazionale
Nell’ambito delle loro funzioni, di cui al successivo art. 37, il Segretario amministrativo nazionale e il suo Vice hanno la legale rappresentanza del Popolo della Libertà di fronte ai terzi e in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli Organi nazionali e regionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e agiscono dietro espressa direttiva e indirizzo del Comitato di coordinamento. Sono abilitati alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.
Il Segretario amministrativo nazionale è eletto, con il suo Vice, dalla Direzione nazionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza. Partecipano ai lavori della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale.

Art. 23 - Responsabili nazionali di Settore
Su proposta del Comitato di coordinamento, il Presidente nazionale nomina e chiama a collaborare in modo immediato e diretto con i tre Coordinatori i responsabili dei seguenti Settori, i quali partecipano ai lavori della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale:
  • Responsabile Settore Organizzazione
  • Responsabile Settore Enti locali
  • Responsabile Settore Elettorale
  • Responsabile Settore Adesioni
  • Responsabile Settore Pari Opportunità
  • Responsabile Settore Internet e nuove tecnologie
  • Responsabile Settore Comunicazione/immagine/propaganda
  • Responsabile Settore Formazione
  • Responsabile Settore Iniziative movimentiste
  • Responsabile Settore Italiani nel mondo
  • Responsabile Settore Difensori del voto e rappresentanti di lista
  • Portavoce
  • Responsabile giovani (scelto autonomamente secondo le modalità regolamentari dell’Organizzazione giovanile di cui all’art. 49).
I Coordinatori, sentiti i Responsabili di Settore, possono costituire Uffici interni nominando dirigenti che a loro volta saranno chiamati a collaborare con ciascun Responsabile di Settore.

Art. 24 – Consulte tematiche
Il Comitato di coordinamento costituisce 14 Consulte che riprendono le aree tematiche delle 14 Commissioni permanenti della Camera dei Deputati. Le Consulte avranno il compito di approfondire e dibattere le singole questioni, fornire pareri, esaminare e formulare proposte. I Coordinatori ne nominano i 14 Presidenti; ne definiscono e ne nominano la struttura. Viene altresì costituita, con le medesime modalità, la Consulta dei Seniores, che tratterà le tematiche della terza età.


Capo II - Candidature.

Art. 25 - Candidature
Elezioni nazionali ed europee
Le candidature alle elezioni nazionali ed europee sono stabilite dal Presidente nazionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, e formalizzate dai Coordinatori.

Elezioni regionali
La candidatura a Presidente di Regione è stabilita dal Presidente nazionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, sentito il Coordinatore regionale, ed è formalizzata dai Coordinatori. Allo stesso modo si procede per le candidature nelle liste per la quota maggioritaria. Le candidature nelle liste per la quota proporzionale sono di competenza del Coordinatore regionale d’intesa con il suo Vice vicario, sentiti i Coordinatori provinciali e di Grande Città, e sono approvate dal Coordinamento regionale a maggioranza qualificata dei due terzi. In caso di mancata intesa o di mancata approvazione, la decisione spetta al Comitato di coordinamento.

Elezioni provinciali
La candidatura a Presidente di Provincia è indicata dal Comitato di coordinamento, sentiti il Coordinatore regionale, provinciale e di Grande Città. Le candidature nelle liste e collegi provinciali vengono stabilite congiuntamente dal Coordinatore e dal Vice coordinatore regionale, su proposta congiunta del Coordinatore provinciale e di Grande Città e relativi Vice vicari ratificata a maggioranza semplice dal Coordinamento provinciale e di Grande Città. In caso di mancato accordo tra i Coordinatori a livello provinciale o regionale, decidono i relativi Coordinamenti a maggioranza qualificata dei due terzi. In caso di ulteriore mancata intesa o di mancata approvazione, la decisione spetta al Comitato di coordinamento.

Elezioni dei Comuni capoluogo
La candidatura a Sindaco di Grande Città o di Comune capoluogo è stabilita dal Comitato di coordinamento, sentito il Coordinatore regionale, provinciale o di Grande Città. Le candidature nelle relative liste comunali sono stabilite congiuntamente dal Coordinatore e dal Vice coordinatore regionale, su proposta congiunta del Coordinatore provinciale o di Grande Città e relativi Vice vicari ratificata a maggioranza semplice dal Coordinamento provinciale o di Grande Città. In caso di mancato accordo tra i Coordinatori a livello provinciale o regionale, decidono i relativi Coordinamenti a maggioranza qualificata dei due terzi. In caso di ulteriore mancata intesa, la decisione spetta al Comitato di coordinamento.

Elezioni dei Comuni non capoluogo
La candidatura a Sindaco di Comune dove vige il sistema elettorale maggioritario è stabilita dal Coordinatore provinciale, d’intesa con il suo Vice vicario. In caso di mancata intesa, decide il Coordinamento provinciale a maggioranza qualificata dei due terzi.
La candidatura a Sindaco di Comune dove vige il sistema elettorale proporzionale è stabilita dal Coordinatore provinciale, d’intesa con il suo Vice vicario. In caso di mancata intesa, decide il Coordinamento provinciale, a maggioranza qualificata dei due terzi. La proposta di candidatura è ratificata dal Coordinatore regionale e dal suo Vice. In caso di mancata intesa, in entrambi i livelli, decide il Coordinamento regionale a maggioranza semplice. Allo stesso modo si procede per le relative liste comunali.

Elezioni circoscrizionali
La candidatura a Presidente di Circoscrizione è stabilita dal Coordinatore Provinciale o di Grande Città, d’intesa con il relativo Vice vicario, sentiti gli eventuali responsabili comunali e circoscrizionali. In caso di mancata intesa, decide il Coordinamento provinciale a maggioranza semplice. Allo stesso modo si procede per le relative liste.
***
In ogni caso, l’Ufficio di Presidenza può designare fino a un massimo del 5% dei posti nelle varie liste regionali, provinciali e dei Comuni capoluogo.
Nel caso in cui si debba raggiungere un’intesa con altre forze politiche per esprimere una candidatura a Sindaco o a Presidente di Provincia, è sempre necessario che l’intesa raggiunta a livello territoriale sia ratificata dal Coordinatore regionale e dal suo Vice vicario.


Capo III Organi e Strutture regionali, provinciali e comunali

Art. 26 - Il Coordinatore regionale e il Vice vicario
Il Coordinatore regionale e il Vice coordinatore regionale vicario sono nominati direttamente dal Presidente nazionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, nei giorni immediatamente successivi alla sua elezione.
Il Coordinatore regionale svolge la sua attività d’intesa con il suo Vice Vicario, presiede il Coordinamento regionale, e coordina l’attività dei Coordinamenti provinciali e delle Grandi Città.

Art. 27- Il Coordinamento regionale
Il Coordinamento regionale è nominato d’intesa fra il Coordinatore regionale ed il suo Vice vicario entro 15 giorni dalla loro nomina. La nomina è ratificata dal Comitato di coordinamento.
E’ composto, in base alle esigenze e alle dimensioni territoriali, da un minimo di 10 a un massimo di 50 componenti (tra i quali potranno essere nominati altri Vice coordinatori, sino ad un massimo di 5).
Ne sono membri di diritto il Capo gruppo e il Vice capogruppo al Consiglio regionale, il Segretario amministrativo regionale e il Responsabile giovani a livello regionale (scelto autonomamente secondo le modalità regolamentari dell’Organizzazione giovanile di cui all’art.49).
Qualora non ne facciano parte ad altro titolo, partecipano senza diritto di voto anche i Coordinatori provinciali e i membri della Direzione nazionale residenti nella Regione.
Il Coordinamento regionale approva i programmi elettorali relativi al territorio, e definisce gli indirizzi politici del gruppo del Popolo della Libertà nel Consiglio regionale.
Il Coordinamento regionale decide a maggioranza nei casi di mancata intesa tra il Coordinatore ed il Vice vicario.
Ove il Coordinamento regionale non sia in grado di deliberare con le maggioranze richieste, la decisione è demandata al Comitato dei Coordinatori nazionali.

Art. 28 - Province e Grandi Città
A ogni Provincia corrisponde un Coordinamento Provinciale.
Nelle sole Province di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Firenze, Palermo, Bari, Venezia, Verona, Padova, Bologna, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Pescara, Ancona (i cui Capoluoghi sono considerati Grandi Città ai fini del presente Statuto), i coordinamenti saranno sdoppiati in Coordinamento della Grande Città (che ricomprende la sola area del Comune capoluogo) e Coordinamento provinciale (che ricomprende il residuo territorio), ciascuno con competenza sulla propria area. Per la sola Provincia de L’Aquila, sono costituiti due Coordinamenti provinciali con ambiti territoriali definiti dal Comitato di coordinamento.

Art. 29 - Il Congresso provinciale e il Congresso della Grande Città
Il Congresso provinciale e il Congresso della Grande Città sono convocati ogni 3 anni, e in ogni caso in occasione dell’indizione del Congresso nazionale; possono essere altresì indetti per gravi e comprovati motivi dal Comitato di coordinamento, su indirizzo del Presidente nazionale e d’intesa con l’Ufficio di Presidenza.
Il Congresso provinciale e il Congresso della Grande Città si svolgono per partecipazione diretta o per delegati, nelle forme stabilite dal regolamento congressuale che può prevedere il voto ponderato degli eletti, che complessivamente non può rappresentare una quota superiore al 30% degli aventi diritto al voto.
Il Congresso provinciale elegge il Coordinatore provinciale e il Vice vicario, e i delegati al Congresso nazionale secondo le modalità indicate dal Regolamento del Congresso.
Allo stesso modo si procede per il Congresso della Grande Città.

Art. 30 - Il Coordinatore provinciale, il Coordinatore della Grande Città ed i loro Vice vicari
Il Coordinatore provinciale e il Coordinatore della Grande Città e i loro relativi Vice vicari sono rispettivamente eletti dal Congresso provinciale e dal Congresso della Grande Città secondo le modalità individuate nell’apposito Regolamento.
Il Coordinatore provinciale e il Coordinatore della Grande Città svolgono la loro attività d’intesa con il relativo Vice vicario, organizzano, dirigono e promuovono le attività del Popolo della Libertà e dei suoi eletti sul territorio competente, e nominano - sentito il relativo Coordinamento - i delegati comunali del Popolo della Libertà nel territorio di competenza come indicato al successivo art. 32.

Art. 31 - Il Coordinamento provinciale e il Coordinamento della Grande Città
Il Coordinamento provinciale e il Coordinamento della Grande Città sono eletti nelle forme stabilite dall’apposito Regolamento, che può prevedere il voto ponderato degli eletti, che complessivamente non può rappresentare una quota superiore al 30% degli aventi diritto al voto.
Sono composti, in base alle esigenze e alle dimensioni territoriali, da un minimo di 10 a un massimo di 30 componenti.
Ne sono membri di diritto il Capogruppo e il Vice capogruppo vicario al Consiglio provinciale o al Consiglio comunale della Grande Città. Ne è altresì membro di diritto il Responsabile giovani a livello provinciale o di Grande Città (scelto autonomamente secondo le modalità regolamentari dell’Organizzazione giovanile di cui all.art.49).
Ove non ne facciano già parte, partecipano ai lavori (senza diritto di voto) i Parlamentari e i Consiglieri regionali residenti nel relativo territorio.
All’interno del Coordinamento provinciale e del Coordinamento della Grande Città, il Coordinatore e il Vice vicario possono, d’intesa fra loro, nominare altri Vice coordinatori sino ad un massimo di 5.
Il Coordinamento provinciale e il Coordinamento della Grande Città definiscono gli indirizzi dei gruppi consiliari del Popolo della Libertà negli enti locali.
Il Coordinamento provinciale e il Coordinamento della Grande Città decidono a maggioranza nei casi di mancata intesa fra il Coordinatore e il Vicario.

Art. 32 - Coordinatore e Congresso comunale
E’ previsto un Coordinatore comunale in ogni Comune nel cui territorio siano residenti almeno 30 aderenti o associati, e comunque non meno di 10 associati. Negli altri Comuni, il Coordinatore provinciale, d’intesa con il suo Vice vicario, nomina un Delegato comunale.
Il Congresso comunale è convocato di norma ogni 3 anni, oppure ogni volta che lo richieda il 50%+1 degli aventi diritto al voto. Al Congresso comunale partecipano tutti gli aderenti e gli associati residenti nel Comune o che abbiano ivi stabilito il loro domicilio secondo quanto previsto dall’art. 7. Il Congresso si svolge nelle forme stabilite dal Regolamento congressuale, che può prevedere il voto ponderato degli eletti, che complessivamente non può rappresentare una quota superiore al 30% degli aventi diritto al voto. Il Congresso elegge il Coordinatore comunale e un Coordinamento comunale composto da non più di 10 membri. Può eleggere anche i delegati al Congresso provinciale. Il Coordinatore comunale (o, in mancanza, il Delegato comunale) rappresenta il Movimento in sede locale.
Il Coordinatore comunale dirige e organizza l’attività politica del Popolo della Libertà sul territorio, secondo le direttive degli Organi nazionali, regionali, provinciali.

Art. 33 - Coordinatori circoscrizionali
Nelle Grandi Città e nei Comuni capoluogo è previsto un Coordinatore circoscrizionale per ciascuna delle Circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio comunale.
Il Congresso circoscrizionale è convocato di norma ogni 3 anni. Al Congresso comunale partecipano tutti gli aderenti e gli associati residenti nel Comune o che abbiano ivi stabilito il loro domicilio secondo quanto previsto dall’art.7. Si svolge per partecipazione diretta, nelle forme stabilite dal Regolamento. Il Congresso elegge un Coordinatore circoscrizionale e un Coordinamento composto da non più di 5 membri.
Il Coordinatore e il Coordinamento circoscrizionale coadiuvano, nel loro territorio, l’attività e le iniziative del Coordinatore e del Coordinamento comunale.

Art. 34 - Attività associativa sul territorio
Gli aderenti e gli associati partecipano alla vita del movimento ed esercitano i loro diritti elettorali a livello comunale e circoscrizionale, secondo quanto previsto dal Regolamento. Nei Comuni in cui non si raggiunga il numero di 30 aderenti o associati previsto dall’art. 32, i diritti elettorali sono esercitati, secondo le modalità previste dal Regolamento, nel Congresso comunale più vicino.
Gli Organi comunali e circoscrizionali favoriscono la massima partecipazione dei cittadini alle attività politiche e organizzative del Movimento.
TITOLO III - LE INCOMPATIBILITA’

Art. 35 - Incompatibilità
E’ emanato un apposito Regolamento sulle incompatibilità fra le cariche del Movimento e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.
TITOLO IV - L’ASSETTO AMMINISTRATIVO

Art. 36 - Finanziamento delle attività del Popolo della Libertà
Le attività del Popolo della Libertà sono finanziate da:
  • quote associative versate da aderenti e associati;
  • quote di affiliazione delle altre associazioni riconosciute;
  • contributi degli eletti nelle Assemblee rappresentative;
  • ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

L’ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione e dei contributi dovuti dagli eletti nelle Assemblee rappresentative è stabilito dall’Ufficio di Presidenza sentito il Segretario amministrativo nazionale.
L’Ufficio di Presidenza determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli Organi nazionali e periferici del Popolo della Libertà e approva il piano di distribuzione predisposto dal Segretario amministrativo nazionale.
Ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli Organi nazionali e locali ed è ripartita tra Sede nazionale e Organi locali secondo le previsioni dell’apposito Regolamento.
La normativa di carattere generale e i criteri di ripartizione tra gli Organi locali del Popolo della Libertà sono predisposti con specifico Regolamento.


Art. 37 - Funzioni del Segretario amministrativo nazionale
Il Segretario amministrativo nazionale e il suo Vice hanno congiuntamente la legale rappresentanza del Popolo della Libertà, e agiscono secondo le direttive e gli indirizzi del Comitato di coordinamento.
In particolare:
  • Svolgono l’attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Svolgono e coordinano le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa deI Popolo della Libertà.
  • Eseguono le delibere dell’Ufficio di Presidenza relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.
  • Possono compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l’accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettuano pagamenti, incassano crediti; possono rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvedono alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.
  • Al termine di ciascun anno, che avrà luogo ad ogni 31 dicembre, il Segretario amministrativo nazionale e il suo Vice, nei sei mesi successivi, redigeranno e sottoporranno all’Ufficio di Presidenza il rendiconto economico dell’esercizio per l’approvazione.
  • Predispongono altresì il bilancio preventivo che sottoporranno all’Ufficio di Presidenza per l’approvazione. Coordinano inoltre l’attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali.
  • Informano periodicamente l’Ufficio di Presidenza della situazione economico finanziaria del Popolo della Libertà.
  • Predispongono il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall’Ufficio di Presidenza e dalle norme regolamentari.
  • Gestiscono i fondi destinati alle campagne elettorali e predispongono i rendiconti richiesti dalla legge.
  • Predispongono le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritengano opportuno per la corretta amministrazione del Popolo della Libertà.
Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle indicazioni del Segretario amministrativo nazionale.
Il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell’Organo.
Tutte le attività previste dal presente articolo sono svolte dal Segretario amministrativo e dal suo Vice congiuntamente, a meno di diversa attribuzione da parte del Comitato di coordinamento.

Art. 38 - Revisori contabili
I Revisori contabili previsti dall’art. 4 della Legge 18/11/1981 n. 659 come modificato dall’art. 1 della Legge 27/11/1982 n. 22 sono nominati dall’Ufficio di Presidenza.
È richiesta la qualifica di Revisore contabile iscritto al Registro istituito dall’art. 1 del D. Lgs 27/1/1992 n. 88 in attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE.
I Revisori contabili durano in carica 3 anni e possono ricevere l’incarico anche più volte consecutivamente.

Art. 39 - Autonomia amministrativa delle Organizzazioni locali
Le Organizzazioni locali e periferiche rette da un Organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l’ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.
I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo il modello predisposto dal Segretario amministrativo nazionale e dal suo Vice.
Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall’indicazione della fonte di finanziamento.
Gli Organi nazionali non rispondono dell’attività negoziale svolte in ambito locale e delle relative obbligazioni.
I membri degli Organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.
È in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:
  • compravendita di beni immobili;
  • compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
  • costituzione di società;
  • acquisto di partecipazioni in società già esistenti;
  • concessioni di prestiti;
  • contratti di mutuo;
  • rimesse di denaro all’estero;
  • apertura di conti correnti all’estero e valutari;
  • acquisto di valuta;
  • richiesta e rilascio di avallo fideiussioni o altra forma di garanzia.
È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, attività di competenza esclusiva degli Organi nazionali, che agiscono per mezzo di procuratori speciali.

Art. 40 - Attività negoziale in ambito locale
Ai fini dell’attuazione degli obiettivi politici individuati in ambito regionale sotto la diretta responsabilità politica dei Coordinatori regionali, i fondi regionali destinati all’organizzazione regionale sono gestiti dal Segretario amministrativo regionale, il quale agisce per procura rilasciata dal Segretario amministrativo nazionale e dal suo Vice, secondo quanto specificatamente deliberato dall’ Ufficio di Presidenza e previsto dalle norme regolamentari.
La procura conferita ai Segretari amministrativi regionali non potrà comunque comprendere la facoltà di stipulare i seguenti atti:
  • compravendita di beni immobili;
  • compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
  • costituzione di società;
  • acquisto di partecipazioni in società già esistenti;
  • concessioni di prestiti;
  • contratti di mutuo;
  • rimesse di denaro all’estero;
  • apertura di conti correnti all’estero o in valuta;
  • acquisto di valuta;
  • richiesta e rilascio di avallo fideiussioni o altra forma di garanzia.

Le norme contabili per coordinare la gestione regionale con la gestione nazionale sono predisposte dal Segretario amministrativo nazionale e dal suo Vice anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative ai bilanci dei partiti politici.


TITOLO V - GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA- IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - I RICORSI - IL COMMISSARIAMENTO


Art. 41 - Giurisdizione esclusiva

Gli aderenti e gli associati al Popolo della Libertà e i rappresentanti delle Associazioni sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Probiviri in caso di controversie riguardanti l’attività del Popolo della Libertà, l’applicazione dello Statuto, i rapporti del Popolo della Libertà con le Associazioni, nonché i rapporti tra queste ultime.

Art. 42 - Collegio nazionale dei Probiviri
Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da 9 membri eletti dal Congresso nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Possono essere eletti Probiviri solo i soci che abbiano almeno 40 anni di età e che non abbiano altri incarichi di partito.
I componenti del Collegio nazionale dei Probiviri restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio nazionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.
Il Collegio nazionale dei Probiviri è competente a giudicare:
  1. le infrazioni disciplinari commesse dagli associati del Popolo della Libertà che siano membri del Consiglio nazionale;
  2. i ricorsi relativi ai Congressi Provinciali e delle Città Capoluogo;
  3. i ricorsi relativi alla conformità allo Statuto degli atti adottati dagli Organi del Popolo della Libertà regionali e nazionali;
  4. i ricorsi aventi a oggetto conflitti fra organi deI Popolo della Libertà;
  5. i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel Congresso Nazionale, con esclusione del Presidente nazionale e dei membri elettivi dell’Ufficio di Presidenza; In ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti, il Collegio dei Probiviri è giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari di cui alla lettera a) è ammessa l’impugnazione per revocazione avanti lo stesso Organo, in relazione a fatti non riconosciuti all’epoca del giudizio.

Art. 43 - Collegio regionale dei Probiviri
Il Collegio regionale dei Probiviri è composto da 9 membri eletti dal Coordinamento regionale, secondo le modalità previste da apposito Regolamento, fra gli associati con almeno 40 anni di età che non ricoprano cariche a livello locale all’interno del Popolo della Libertà.
Restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio regionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario del Collegio.
Il Collegio regionale dei Probiviri è competente a giudicare nel proprio ambito territoriale in primo grado, sentiti i Coordinatori regionale, provinciale o di Grande Città:
  1. le infrazioni disciplinari commesse dagli associati al Popolo della Libertà, salvo quanto di competenza del Collegio nazionale dei Probiviri;
  2. le infrazioni alle regole di ratifica commesse da Associazioni;
  3. i ricorsi contro la revoca della ratifica di un’Associazione;
  4. tutti gli altri ricorsi aventi ad oggetto l’applicazione dello Statuto, compresi i conflitti fra Organi, salvo i casi di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri;
  5. le infrazioni alle regole di ratifica commesse dalle Associazioni, le controversie fra Associazioni che interessino direttamente l’attività politica del Movimento, i ricorsi contro la revoca delle ratifiche delle Associazioni.
Avverso la decisione del Collegio regionale comunicata agli interessati ai sensi dell’apposito Regolamento è consentito appello presso il Collegio nazionale. Il provvedimento assunto in secondo grado dal Collegio nazionale è definitivo.

Art. 44 - Decisioni del Collegio dei Probiviri. Impugnazione, Dimissioni o impedimento permanente
Il Collegio nazionale dei Probiviri decide a maggioranza con l’intervento di almeno 5 membri.
Il provvedimento assunto dal Collegio dei Probiviri è definitivo.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del Collegio dei Probiviri, questi viene sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione; in mancanza, la Direzione nazionale provvederà alla surroga. Qualora complessivamente i membri del Collegio fossero meno di 5 si procede ad elezione suppletiva dei componenti mancanti.
Competente in grado unico a risolvere le questioni relative all’elezione del Presidente e dei membri elettivi dell’Ufficio di Presidenza è il Collegio dei Probiviri integrato dalla presenza dei Capigruppo di Camera e Senato e loro Vice vicari, e dal Capodelegazione al Parlamento Europeo.

Art. 45 - Procedimento disciplinare
Ogni associato che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale del Popolo della Libertà o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al competente Collegio dei Probiviri. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dall’Ufficio di Presidenza.
Le sedute degli Organi giudicanti non sono pubbliche.
Il procedimento disciplinare non può durare oltre 30 giorni per ogni grado di giudizio.
Il termine per le impugnazioni è di 10 giorni dalla comunicazione della decisione all’interessato.
Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio giudicante e ciascun associato può prenderne visione.
Gli stessi principi si applicano ai procedimenti nei confronti di Organi di altre associazioni riconosciute.

Art. 46 - Misure disciplinari
Le misure disciplinari sono:
  1. la sospensione;
  2. l’espulsione;
  3. la revoca della ratifica nel caso di infrazione commessa da un’Associazione.
L’espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica.
Equivale all’espulsione la revoca della ratifica di un’Associazione.
Il provvedimento di espulsione o di revoca della ratifica è sempre reso di pubblico dominio.

Art. 47 - Altri ricorsi
I ricorsi in tutte le materie di competenza del Collegio dei Probiviri possono essere presentati da chiunque sia associato e vi abbia diretto interesse personale o quale rappresentante di un’associazione affiliata.
I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria del Collegio competente nel termine di 30 giorni dall’evento oggetto della controversia, salvo che sia diversamente disposto.
I ricorsi per nullità dei Congressi provinciali, delle Città Capoluogo, comunali e circoscrizionali devono essere presentati, anche a mezzo fax, entro 10 giorni dalla data del Congresso a pena di decadenza.
L’Ufficio di Presidenza approva il Regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Art. 48 - Commissariamento. Sospensione dall’attività del Movimento
L’Ufficio di Presidenza può, ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli Organi nazionali delle Organizzazioni interne del Movimento.
Analogamente l’Ufficio di Presidenza, sempre nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere gli Organi periferici elettivi, sentito il Coordinatore regionale, nominando un Commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell’Organo.
Sono da considerarsi sempre motivi gravi l’impossibilità di funzionamento di un Organo collegiale, la commissione di irregolarità di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo.
In casi gravi e urgenti il Presidente direttamente, o il Comitato di coordinamento, possono adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno essere convalidati dall’Ufficio di Presidenza nella prima riunione successiva all’emissione del provvedimento.
In casi di particolare gravità il Comitato di coordinamento può decidere in via immediata di sospendere un associato dall’attività del Movimento. In tal caso è aperto d’ufficio un procedimento disciplinare nei confronti dell’interessato innanzi al Collegio dei Probiviri competente. Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione. I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dall’Ufficio di Presidenza nella prima riunione successiva all’emissione del provvedimento.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONI INTERNE AL PDL - ASSOCIAZIONI

Art. 49 - Movimento giovanile
All’interno del PdL è costituito il Movimento giovanile del Popolo della Libertà, unico e unitario.
Possono partecipare all’attività del Movimento giovanile gli aderenti e gli associati che abbiano i requisiti anagrafici previsti dallo statuto dei giovani del Partito Popolare Europeo (YEPP).
Il Movimento giovanile persegue i medesimi scopi del Popolo della Libertà, con particolare attenzione al mondo giovanile, nell’ambito della scuola, dell’università, del mondo del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.
Il Regolamento del Movimento giovanile e ogni sua modifica sono sottoposti all’approvazione della Direzione nazionale.

Art. 50 - Associazioni
Gli aderenti e gli associati al Popolo della Libertà possono dare vita ad Associazioni a carattere tematico che abbiano come distintivo elemento di aggregazione specifiche connotazioni sociali, culturali, professionali o economiche, oltre che il comune progetto politico per il quale sono costituite.
Esse sono promosse da qualunque associato, e devono essere costituite da non meno di 30 aderenti o associati al Popolo della Libertà.
Le Associazioni sono costituite nella forma giuridica dell’associazione non riconosciuta, e non possono avere scopo di lucro.
Ogni Associazione può scegliere una sua specifica denominazione, che sarà necessariamente preceduta dalla dicitura “Punto PdL”, nella forma graficamente stabilita dal Comitato di coordinamento.
Coloro che ne sono promotori chiedono che il Coordinamento provinciale o il Coordinamento della Grande Città del luogo in cui l’Associazione ha sede ne proceda alla ratifica. Tale procedura deve completarsi entro 60 giorni dalla richiesta.
La richiesta di ratifica è presentata prima che abbia inizio qualsiasi attività dell’Associazione e contiene l’espressa dichiarazione che la sua presentazione comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente Statuto, oltre che di ogni altro atto o Regolamento destinato a disciplinare l’attività del Movimento.
Sono condizioni di ricevibilità della richiesta:
  1. l’illustrazione dettagliata del progetto politico per il quale l’Associazione è costituita, oltre che delle principali modalità e dei più significativi mezzi con i quali lo stesso è attuato;
  2. l’indicazione del territorio, che non può comunque essere eccedente rispetto a quello del Coordinamento provinciale o della Grande Città in cui l’Associazione ha la sua sede.
  3. l’adozione da parte dell’Associazione di uno statuto conforme al modello approvato dall’Ufficio di Presidenza;
  4. la previsione della libera partecipazione e associazione all’Associazione, con il solo limite delle incompatibilità previste per gli aderenti o gli associati al Movimento e l’assenza di distinzione dei diritti e dei doveri in capo ai soci fondatori e ai soci che aderiscano successivamente;
  5. la previsione della garanzia della massima libertà di dibattito politico all’interno dell’Associazione e in occasione delle iniziative dalla stessa organizzate o cui la stessa prende parte;
  6. la previsione della rappresentatività dell’Associazione da parte di organi democraticamente eletti;
  7. l’accettazione dell’obbligo di rinunciare immediatamente a qualunque uso del logo e del nome del Movimento, e di restituire senza indugio, qualora abbia luogo la revoca dell’affiliazione, tutti i documenti di rilevanza politica, i materiali propagandistici, e ogni cosa che contenga l’emblema del Movimento o i segni grafici da esso utilizzati.
Immediatamente dopo la ratifica, il proponente convoca gli aderenti e gli associati all’Associazione dandone previa notizia al Coordinatore provinciale o della Grande Città. In tale prima riunione, gli aderenti e gli associati eleggono il presidente dell’Associazione e ogni altro organo previsto dallo statuto o dall’atto costitutivo, alla presenza di un delegato del Coordinatore provinciale o della Grande Città che certifichi la validità del voto.
L’aderente o l’associato che, in conformità a quanto sopra previsto, intende associarsi a più di un’Associazione, non può essere computato agli effetti del raggiungimento del numero minimo di 30 componenti, salvo che con riferimento all’Associazione da lui indicato anche a tali effetti.
Il Coordinatore provinciale e il Coordinatore di Grande Città coordinano le Associazioni nel territorio di competenza, e ne armonizzano l’iniziativa politica. Tali Organi possono proporre la revoca della ratifica all’Organo disciplinare competente.
Le Associazioni hanno autonomia contabile e amministrativa.
La ratifica dell’Associazione comporta l’adesione, da parte di essa e dei suoi associati, alla linea politica deliberata dal Popolo delle Libertà, oltre che l’accettazione del potere di vaglio e di coordinamento della sua azione e della sua iniziativa politica da parte dei competenti Organi nazionali e periferici.
La rappresentanza politica del Movimento sul territorio spetta comunque agli Organi comunali e circoscrizionali, secondo quanto stabilito dagli artt. 32, 33 e 34 del presente Statuto. Gli aderenti e gli associati partecipano alla vita del Movimento ed esercitano i loro diritti elettorali a livello comunale e circoscrizionale, secondo quanto stabilito dall’art. 34.
TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 51 - Potere regolamentare
L’Ufficio di Presidenza, qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, provvede all’emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l’esecuzione del presente Statuto.

Art. 52 - Modifiche statutarie
Le modifiche statutarie spettano al Congresso nazionale, che le approva a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.
Nell’intervallo tra due Congressi, eventuali modifiche statutarie possono essere proposte dall’Ufficio di Presidenza al Consiglio nazionale, che le approva con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
NORME TRANSITORIE
  1. Direzione nazionale: in deroga all’art. 18 del presente Statuto, la nomina o l’integrazione o il completamento della Direzione nazionale eventualmente vacante, fino al plenum di 120 componenti, compete al Presidente nazionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza.
  2. In deroga all’art. 22 del presente Statuto, sino alla formale elezione da parte della Direzione Nazionale, il Segretario Amministrativo Nazionale ed il Vice sono nominati dall’Ufficio di Presidenza.
  3. Coordinatori provinciali e di Grande Città: in deroga agli artt. 29-30-31, in occasione della prima formazione degli Organi territoriali del movimento successiva al Congresso istitutivo del Popolo della Libertà, spetta al Presidente nazionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, l’indicazione dei Coordinatori provinciali e di Grande Città e loro rispettivi Vice vicari.
  4. Coordinamenti provinciali e di Grande Città: in deroga all’art. 31, in occasione della prima formazione degli Organi territoriali, il Coordinamento provinciale ed il Coordinamento della Grande Città sono nominati rispettivamente dal Coordinatore provinciale e dal Coordinatore della Grande Città, d’intesa con i loro Vice vicari, entro 15 giorni dalla loro nomina, sentito il Coordinatore regionale e con ratifica del Comitato di coordinamento.
  5. Coordinatori comunali, Delegati comunali e Coordinatori circoscrizionali: in deroga agli artt. 32-33-34, in occasione della prima formazione degli Organi territoriali, entro 30 giorni dalla loro nomina, i Coordinatori provinciali e di Grande Città, d’intesa con i relativi Vice vicari, nominano rispettivamente i Coordinatori o i Delegati comunali e i Coordinatori di circoscrizione. Quelli relativi ai Comuni superiori ai 30mila abitanti saranno ratificati dal Coordinatore regionale d’intesa con il suo Vice vicario.
  6. Fino al secondo Congresso nazionale del Popolo della Libertà, valgono in materia di presenza negli Organi di partito e nelle candidature i criteri specificatamente individuati nell’atto notarile del 27 febbraio 2008, costitutivo dell’associazione Il Popolo della Libertà.
  7. Movimento giovanile: i vertici nazionali delle Organizzazioni giovanili riconosciute dai partiti costituenti il PdL definiranno congiuntamente la proposta di Regolamento, l’assetto organizzativo, i modi e i tempi non superiori ad un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto, per la celebrazione del Congresso. Tale Regolamento sarà sottoposto all’approvazione della Direzione nazionale.
  8. In deroga a quanto previsto dagli artt. 2 e 4 dello Statuto, hanno automaticamente diritto ad associarsi per l’anno 2009 al Popolo della Libertà gli iscritti a Forza Italia degli anni 2007 e 2008, e di An dell’anno 2008, che ne facciano esplicita richiesta e versino la relativa quota associativa.
  9. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art.7, gli iscritti di cui alla precedente norma transitoria esercitano i loro diritti di elettorato nell’ambito territoriale indicato nel tesseramento del partito di provenienza.
  10. In deroga all’articolo 52 del presente Statuto, per i 12 mesi successivi alla sua approvazione tutte le proposte di modifica statutaria saranno di competenza esclusiva dell’Ufficio di Presidenza, che delibererà a maggioranza qualificata dei tre quarti dei suoi componenti. Tali modifiche entrano in vigore dal momento dell’approvazione, e dovranno comunque essere ratificate nella prima riunione del Consiglio nazionale, che potrà essere convocato anche successivamente al suddetto termine.




Scarica lo Statuto del Popolo delle Libertà

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